Decreto liquidità, il testo definitivo nel vademecum dell’Agenzia delle Entrate
Le misure fiscali illustrate punto per punto
Il testo definitivo del decreto liquidità, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, si può trovare nel vademecum dell’Agenzia delle Entrate realizzato per chiarite le diverse misure. Vediamo quanto specificato.
Il vademecum dell’Agenzia delle Entrate illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.
Decreto liquidità, sospensione versamenti
Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti per impresi e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (Articolo 18) il vedemecum dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la misura nello specifico riguarda la sospensione dei versameni in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e di Iva; la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
I soggetti interessati sono coloro che nei mesi di marzo e/o aprile 2020 hanno subito la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro) e coloro che nei mesi di marzo e/o aprile 2020 hanno subito la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro).
Decreto liquidità per i professionisti
Per quanto riguarda la non effettuazione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni (Articolo 19), il vademecum dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la misura riguarda i redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. Tutti redditi che non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. La misura interessa i ricavi e compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020.
Riduzione acconti Irpef, Ires e Irap
Per quanto riguarda la riduzione degli acconti Irpef, Ires e Irap dovuti per l’anno 2020 (Articolo 20), il vademecum dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la misura riguardatutti i soggetti passivi Irpef, Ires e Irap. Ad essere interessati sono gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti Irpef, Ires e Irap versati con il cosidetto metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
Per quanto riguarda la rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 (Articolo 21), il vademecum dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la misura riguarda tutti i contribuenti. I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
Per quanto riguarda la proroga dei termini di consegna e trasmissionetelematica della Certificazione Unica 2020 (Articolo 22), il vademecum dell’Agenzia delle Entrate spiega che per la tardiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Cu 2020 non vengono applicate le sanzioni.
Decreto liquidità per le imprese
Per quanto riguarda la proroga della validità dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. Durf) (Articolo 23), il vademecum dell’Agenzia delle Entrate spiega che i certidicati rilasciati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono validi fino al 30 giugno 2020.
Decreto liquidità, sospensione termini agevolazioni prima casa
Per quanto riguarda la sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni prima casa, il vademecum dell’Agenzia delle Entrate spiega che sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata; per acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto; per rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione; per acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto.
Per quanto riguarda l’assistenza fiscale a distanza per il modello 730 (Articolo 25), il vademecum dell’Agenzia delle Entrate spiega che i lavoratori dipenden9ti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità.
Per quanto riguarda la semplificazione del versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche (Articolo 26), il vademecum dell’Agenzia delle Entrate spiega che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato: per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre; per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Cessione gratuita farmaci a uso compassionevole
Per quanto riguarda la cessione gratuita dei farmaci a uso compassionevole (Articolo 27), il vademecum dell’Agenzia delle Entrate spiega che il valore normale dei farmaci ceduti non concorre alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette e che non opera la presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del Dpr n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.
Per quanto riguarda il credito d’imposta per le spese di sanificazione e di acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza (Articolo 30), il vademecum dell’Agenzia delle Entrate spiega che il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 20.000 euro.